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La restituzione di beni culturali
Il rapporto Savoy-Sarr da un punto di vista giuridico

Berlino, 29 agosto 2018: durante una funzione religiosa nella Französische Friedrichstadtkirche, sull’altare giacciono le teche contenenti le ossa di due vittime del genocidio avvenuto tra il 1904 e il 1908 nell’Africa Tedesca del Sud-Ovest. I poveri resti vengono restituiti durante la funzione su invito della Chiesa protestante e del Consiglio ecumenico delle Chiese in Namibia.
Berlino, 29 agosto 2018: durante una funzione religiosa nella Französische Friedrichstadtkirche, sull’altare giacciono le teche contenenti le ossa di due vittime del genocidio avvenuto tra il 1904 e il 1908 nell’Africa Tedesca del Sud-Ovest. I poveri resti vengono restituiti durante la funzione su invito della Chiesa protestante e del Consiglio ecumenico delle Chiese in Namibia. | Foto (dettaglio): Gregor Fischer © dpa

Per delineare un contesto affidabile entro il quale affrontare la questione delle opere d’arte trafugate in epoca coloniale è necessario concentrarsi sulla legalità e sulla giustizia.

Di Vincent Negri

Secondo il divieto di retroattività, uno dei principi fondamentali del diritto internazionale, gli atti commessi prima dell’entrata in vigore di tali norme internazionali non possono esservi assoggettati. La legge marziale ancorata all’interno delle Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 vieta formalmente il saccheggio (e quindi la spoliazione), nonché l’appropriazione, la distruzione o il danneggiamento di monumenti e opere d’arte, e queste disposizioni di legge si applicano anche alle guerre coloniali, ma non agli atti che hanno avuto luogo prima della loro entrata in vigore. Il mantenimento di questo limite nell’ambito della legalità internazionale agevola chiaramente un atteggiamento dominante da parte degli ex Stati coloniali sulle ex colonie che chiedono la restituzione dei beni trafugati.

Norme giuridiche tradizionali sul banco di prova

La questione della restituzione sembra sorgere soprattutto nel caso di oggetti ad alto valore simbolico che veicolano un senso di identità e di sovranità nazionale, ulteriormente rafforzato dal concetto di patrimonio culturale nazionale. Sembrano tuttavia superati i tempi in cui i trattati sociali internazionali basati sul concetto di comunità internazionale o globale si richiamavano esclusivamente alla sovranità degli Stati nazionali. La società civile pone in discussione la legittimità degli Stati in quanto suoi rappresentanti e propone vie giuridiche alternative per la gestione dei beni culturali nelle comunità locali. Il riconoscimento del diritto alla differenza culturale conferisce credibilità alle richieste di restituzione dei beni culturali da parte di Stati subnazionali o comunità transnazionali.
  • Restituzione di un oggetto di grande valore simbolico: l’Austria dà il buon esempio nella direzione della restituzione delle collezioni di beni culturali alle società indigene. Il 9 marzo 2020 è stata consegnata al Brasile la collezione dell’etnologo e missionario Anton Lukesch, scomparso nel 2003. Si tratta della prima donazione internazionale in favore del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, distrutto da un incendio nel 2018. Andreas Stangl © picture alliance/APA/picturedesk.com
    Restituzione di un oggetto di grande valore simbolico: l’Austria dà il buon esempio nella direzione della restituzione delle collezioni di beni culturali alle società indigene. Il 9 marzo 2020 è stata consegnata al Brasile la collezione dell’etnologo e missionario Anton Lukesch, scomparso nel 2003. Si tratta della prima donazione internazionale in favore del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, distrutto da un incendio nel 2018.
  • Dipinto buddista rubato del XVIII secolo e restituito dagli Stati Uniti. Un monaco e i visitatori rendono omaggio al ritratto di un grande monaco Seon (monaco zen) durante un evento svoltosi al Central Buddhist Museum di Seoul il 21 luglio 2015 per inaugurare l’esposizione del dipinto buddista. L’opera era conservata presso il tempio di Seonam a Suncheon, a sud di Seoul, prima di essere portata negli Stati Uniti. La Cultural Heritage Administration ha dichiarato che l’opera, che si considera risalente attorno al 1738, è stata donata da un americano che inizialmente, a marzo, l’aveva messa all’asta. L’amministrazione l’ha reclamata a giugno, chiedendo al collezionista di annullare la compravendita. Yonhap © picture alliance
    Dipinto buddista rubato del XVIII secolo e restituito dagli Stati Uniti. Un monaco e i visitatori rendono omaggio al ritratto di un grande monaco Seon (monaco zen) durante un evento svoltosi al Central Buddhist Museum di Seoul il 21 luglio 2015 per inaugurare l’esposizione del dipinto buddista. L’opera era conservata presso il tempio di Seonam a Suncheon, a sud di Seoul, prima di essere portata negli Stati Uniti. La Cultural Heritage Administration ha dichiarato che l’opera, che si considera risalente attorno al 1738, è stata donata da un americano che inizialmente, a marzo, l’aveva messa all’asta. L’amministrazione l’ha reclamata a giugno, chiedendo al collezionista di annullare la compravendita.
  • Bogotà, 1 settembre 2014: un oggetto precolombiano rimpatriato dalla Spagna è esposto presso il Ministero degli Affari Esteri della Colombia. Sono centinaia gli oggetti che si trovavano nel Museo delle Americhe di Madrid dopo un sequestro ad opera delle autorità spagnole, oltre dieci anni fa, nell’ambito di un’operazione antidroga, e recentemente riportati in Colombia. Cristian Alvarez © picture alliance/AP Photo
    Bogotà, 1 settembre 2014: un oggetto precolombiano rimpatriato dalla Spagna è esposto presso il Ministero degli Affari Esteri della Colombia. Sono centinaia gli oggetti che si trovavano nel Museo delle Americhe di Madrid dopo un sequestro ad opera delle autorità spagnole, oltre dieci anni fa, nell’ambito di un’operazione antidroga, e recentemente riportati in Colombia.
  • Londra, 13 febbraio 2020: Dettaglio di una mostra controversa. Si tratta dei Bronzi del Benin esposti al British Museum, una delle principali attrazioni turistiche di Londra, spesso toccato da polemiche, ad esempio per il rifiuto che oppone da anni alla richiesta di restituzione da parte della Grecia dei Marmi del Partenone (noti anche come Marmi di Elgin), o per i dibattiti riguardo alla restituzione di manufatti come la Stele di Rosetta (dall’Egitto) e i Bronzi del Benin (dall’attuale Nigeria), o le recenti pressioni degli attivisti per il clima sui rapporti di sponsorizzazione dell’istituzione con il gigante del petrolio BP. David Cliff © picture alliance/ZUMA Press
    Londra, 13 febbraio 2020: Dettaglio di una mostra controversa. Si tratta dei Bronzi del Benin esposti al British Museum, una delle principali attrazioni turistiche di Londra, spesso toccato da polemiche, ad esempio per il rifiuto che oppone da anni alla richiesta di restituzione da parte della Grecia dei Marmi del Partenone (noti anche come Marmi di Elgin), o per i dibattiti riguardo alla restituzione di manufatti come la Stele di Rosetta (dall’Egitto) e i Bronzi del Benin (dall’attuale Nigeria), o le recenti pressioni degli attivisti per il clima sui rapporti di sponsorizzazione dell’istituzione con il gigante del petrolio BP.
  • Londra, 13 febbraio 2020: un bambino osserva la Stele di Rosetta nella sezione dell’Antico Egitto del British Museum di Londra. David Cliff © picture alliance/ZUMA Press
    Londra, 13 febbraio 2020: un bambino osserva la Stele di Rosetta nella sezione dell’Antico Egitto del British Museum di Londra.
I musei europei hanno reagito a queste richieste con proposte come il deposito a lungo termine o il prestito, ma tali soluzioni in luogo di una restituzione sono una farsa: con un artificio si creano delle prescrizioni legali da parte del prestatore per il mondo culturale del richiedente che dovrebbe beneficiare in questo modo della restituzione di un oggetto. In altre parole, l’obiettivo è quello di imporre alla controparte il proprio sistema giuridico e quindi i propri valori. Pertanto, la restituzione dei beni culturali è una questione di perdita e di profitto, e la legge sostiene tale approccio. Avrebbe certamente senso cercare di stabilire un nuovo rapporto giuridico in cui entrambe le parti siano consapevoli dei loro vantaggi culturali. Si deve anche presupporre che la fruizione pubblica e da parte della comunità, la condivisione delle conoscenze e la cooperazione scientifica siano prioritari rispetto a questioni di proprietà e di diritti esclusivi. I modelli legali potrebbero essere orientati a vantaggi e benefici culturali e condivisi. Il rapporto Savoy-Sarr sostiene un approccio di questo genere rispetto al patrimonio culturale africano.

Legalità e legittimità

Il discorso pronunciato da Emmanuel Macron a novembre 2017 è stato più di una cesura rispetto alle sue precedenti dichiarazioni ufficiali: il presidente francese ha portato a un nuovo livello la questione della restituzione dei beni culturali ottenuti in epoca coloniale. Nel chiarire le pretese, infatti, non si tratta più di argomentare sulla legalità (argomentazione che fa leva su una doppia pretesa, da un lato legata all’appropriazione, dall’altro alla proprietà pubblica di queste collezioni): Macron ha aggiunto al dibattito il concetto di legittimità.
 
Il quadro politico per un tale approccio era stato delineato già quarant’anni fa dal Direttore Generale dell’UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, con la sua pubblicazione del 1978 A Plea for the Return of an Irreplaceable Cultural Heritage to those Who Created It. Quattro anni prima, nel 1974, la Conferenza generale dell’UNESCO aveva adottato una risoluzione che affrontava la questione dell’occupazione straniera e della perdita di beni culturali in epoca coloniale e deplorando il massiccio trasferimento di opere d’arte da un paese all’altro in quel contesto.
 
Macron ha riportato alla mente una domanda angosciante alla quale non è più possibile rispondere in maniera convincente adducendo la classica argomentazione occidentale che l’appropriazione sia stata legale e che gli oggetti siano di proprietà pubblica. In questo modo ha posto le basi per una nuova forma di legalità basata sulla giustizia. Amadou Mahtar M’Bow aveva posto le pietre miliari del diritto alla restituzione: “Questi uomini e donne derubati del loro patrimonio culturale chiedono quindi almeno la restituzione di quei tesori d’arte che rappresentano in maniera evidente la loro cultura, hanno per loro un significato molto particolare e la cui mancanza è fonte di grande sofferenza. Una simile richiesta è giustificata”.
 
In questa vicenda il rapporto Savoy-Sarr fornisce il quadro di riferimento per definire il diritto alla restituzione e per guardare da una diversa angolazione alla questione universale del patrimonio culturale.

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